MOBBING: DALLA CASSAZIONE UN''ARMA' IN PIU' PER TUTELARSI LA SENTENZA, SI POSSONO USARE ANCHE FRASI OFFENSIVE PER DENUNCIARE SOPRUSI
Roma, 17 set. (Adnkronos) - La Corte di Cassazione offre ai > lavoratori un'arma in piu' per tutelarsi dal mobbing in ufficio. Per > denunciare una situazione di sopruso, infatti, i dipendenti possono utilizzare espressioni ''oggettivamente offensive'' nei confronti del datore di lavoro senza incorrere in condanne penali per ingiuria o diffamazione. Beneficiando di questa forma di tutela accordata dalla Suprema Corte, Rita T., impiegata sessantenne di Fermo, si e' vista cancellare le condanne per ingiuria e diffamazione inflitte a lei sia dal Giudice di pace che dal Tribunale di Fermo perche', licenziata in tronco dalla sua azienda, aveva preso carta e penna e aveva scritto alla Commissione provinciale di conciliazione e al datore di lavoro Giuseppe M. denunciando che il suo licenziamento non era giustificato perche' in realta' era stata ''vittima di molestie''.Nella sostanza la signora ''accusava il datore di lavoro di mobbing''. Di qui la condanna per ingiuria e diffamazione inflitta a Rita T. sia dal giudice di Pace di Fermo (ottobre 2002) che dal Tribunale di Fermo (marzo 2003) che condannavano la donna anche a risarcire l'ex datore di lavoro per i danni patiti dalle sue accuse. A fare scattare la condanna dell'impiegata, una denuncia scritta nella quale la donna sosteneva che il suo licenziamento costituiva soltanto un pretesto dal momento che ''la causa reale del licenziamento doveva ravvisarsi nel fatto che, sottoposta a particolari attenzioni dal datore di lavoro, aveva negato la propria disponibilita' a corrispondere tali attenzioni''. E, per inciso dichiarava di avere subito ''azione di mobbing''. Il caso e' finito in Cassazione su sollecitazione della stessa impiegata licenziata ed ora la Quinta sezione penale ha accolto il suo ricorso, annullando la sentenza impugnata ''perche' il fatto non costituisce reato''. Scrive piazza Cavour (sentenza 33656/05) che anche se e' ''fuori di dubbio che la attribuzione di comportamenti certamente censurabili ed infamanti costituisca fatto gravemente offensivo, come hanno giustamente ritenuto i giudici di merito'', l'utilizzo di espressioni ''oggettivamente offensive'' per descrivere una situazione di sopruso, ''se non vengono utilizzate solo allo scopo di aggredire la controparte come persona'' devono essere assolte. A questo punto Rita T., se la vertenza si risolvera' a suo favore, potrebbe anche essere reintegrata. (Dav/Col/Adnkronos)