TEMPI PIU' RAPIDI PER L'INDENNITA' DI DISOCCUPAZIONE
(AGI) - Roma, 7 nov. - Per abbreviare i tempi di concessione dell'indennita' ordinaria di disoccupazione, l'INPS ha predisposto un modello di dichiarazione sostitutiva , da presentare insieme alla domanda di indennita', nel quale il lavoratore interessato puo' autocertificare i dati relativi all'ultimo rapporto di lavoro. Queste informazioni, indispensabili per la liquidazione dell'indennita', erano fino ad oggi comunicate all'INPS esclusivamente dal datore di lavoro, tramite un apposito modello (Ds.22), con allungamento dei tempi di liquidazione. L'autocertificazione consente invece all'INPS di disporre di tutti i dati necessari alla liquidazione immediata della prestazione. In alternativa all'autocertificazione, e' possibile continuare a presentare ancora il mod. Ds.22. In sostanza, d'ora in poi il lavoratore, per ottenere l'indennita' ordinaria di disoccupazione, dovra' iscriversi nelle liste dei disoccupati presso il Centro per l'impiego e presentare domanda di indennita' all'INPS entro 68 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro. La domanda va consegnata direttamente all'Istituto di previdenza o al Centrov per l'impiego competente per residenza oppure tramite gli Enti di Patronato o inviata per posta. Insieme alla domanda devono essere presentati il certificato di iscrizione nelle liste dei disoccupati, la richiesta di detrazioni IRPEF e il nuovo modello di autocertificazione o il mod. Ds 22 compilato dal datore di lavoro. L'indennita' di disoccupazione decorre dall'8° giorno dal licenziamento se la domanda viene presentata entro i primi 7 giorni; dal 5° giorno successivo alla presentazione della domanda negli altri casi. L'indennita' in pagamento nel periodo dal 1° aprile 2005 fino al 31 dicembre 2006 e' calcolata nel seguente modo: - ai lavoratori con eta' inferiore a 50 anni spetta il 50% della retribuzione per i primi 6 mesi ed il 30% per il settimo mese; - ai lavoratori con 50 anni o piu' di eta', spetta il 50% della retribuzione per i primi 6 mesi, il 40% per i tre mesi successivi e il 30% per il decimo mese. L'indennita' di disoccupazione spetta ai lavoratori licenziati che possono far valere almeno due anni di assicurazione contro la disoccupazione e almeno 52 contributi settimanali nel biennio precedente la data di cessazione del rapporto di lavoro. Non viene riconosciuta nei confronti di chi si dimette volontariamente, con la sola eccezione delle lavoratrici in maternita'. L'indennita' viene concessa anche a chi si e' dimesso per giusta causa (ad es., mancato pagamento della retribuzione, molestie sessuali, modifica delle mansioni, mobbing, ecc.). (AGI)