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Mobbing CLASSIFICATI GLI ATTI DANNOSI CHE PRODUCONO IL MOBBING

(AGI) - Roma, 11 lug. - In Italia il mobbing, nonostante il diffondersi del fenomeno, non ha ancora una precisa connotazione giuridica e neanche definizioni certe e determinate, in quanto nessuno dei vari disegni di legge presentati in proposito ÃÐ stato portato a conclusione. In mancanza di una definizione legislativa, per mobbing si intende " un'azione che si ripete per un periodo di tempo, compiuta da uno o più mobber (colleghi o datore di lavoro) per danneggiare qualcuno in modo sistematico e con uno scopo preciso". Il mobbizzato viene accerchiato ed aggredito intenzionalmente mettendo in atto strategie comportamentali volte alla distruzione psicologica e professionale. In Italia ÃÐ la giurisprudenza del lavoro che si ÃÐ assunta il compito di dare una classificazione ad alcune ipotesi del fenomeno della persecuzione in azienda. Sono quindi stati classificati come illeciti una serie di atti capaci di produrre al lavoratore un danno psicologico ( che si ripercuote sul piano fisico) risarcibile. Fanno parte dell'elenco il disconoscimento sistematico dei meriti del dipendente e la reiterata comminazione di procedimenti disciplinari, l'invio di ripetute visite domiciliari di controllo della malattia che assume  finalità vessatorie, l'attribuzione di mansioni dequalificanti, il graduale svuotamento delle mansioni, la reintegrazione del lavoratore licenziato in mansioni non equivalenti, gli ingiustificati trasferimenti ad altre sedi, le molestie sessuali. Nel nostro ordinamento giuridico già esiste una norma, l'art. 15 dello Statuto dei lavoratori, che prevede misure a difesa della parità di trattamento tra i lavoratori; inoltre, se il fenomeno assume carattere di diffamazione o di ingiuria è possibile percorrere la strada del procedimento penale, oltre che l'azione civile del risarcimento. Comunque, i giudici del lavoro hanno stabilito il principio che esiste una precisa responsabilità del datore di lavoro nel caso in cui sia accertato un nesso causale tra il comportamento datoriale, il pregiudizio arrecato al lavoratore e la natura collettiva del mobbing. Occorre infine che sia stato effettivamente verificato che nel caso in questione si tratti di mobbing e non piuttosto di mero conflitto tra colleghi o superiori gerarchici. (AGI)

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